Art. 1
Art. 2
Art. 3
Organizzazione della Scuola:
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Il Consiglio della Scuola
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Il Direttore
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La Giunta
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Il Consiglio della Scuola
Il Consiglio della Scuola è composto dal corpo docente della Scuola ed è costituito da Professori di ruolo e da Ricercatori Universitari, compresi gli eventuali docenti a contratto e da tre rappresentanti degli studenti, nonché dal personale con contratto d’insegnamento, operante nelle strutture non universitarie (in misura non superiore al 30% della composizione del Consiglio), appartenente alla rete formativa della Scuola.
Il Consiglio della Scuola:
Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore quando vi sia la necessità di provvedere su materie di sua competenza. La convocazione avviene mediante lettera contenente l’ordine del giorno, spedita o consegnata a mano o trasmessa via telefax o mediante posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Quando vi siano motivi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto fino a tre giorni. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Direttore e dal Segretario. Le funzioni di Segretario possono essere attribuite dal Consiglio della Scuola ad uno dei suoi membri.
Il Direttore
Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo di uno dei settori scientifico disciplinari di riferimento della Scuola e che fanno parte del Consiglio della Scuola, dura in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
Il Direttore può nominare, con proprio atto e sentito il Consiglio della Scuola, un Direttore Vicario che lo sostituisca in caso di impossibilità o impedimento temporaneo nello svolgimento delle proprie funzioni. Il Direttore Vicario potrà essere nominato tra i professori di ruolo appartenenti al Settore Scientifico Disciplinare di riferimento della Scuola.
Il Direttore ha la rappresentanza della Scuola e presiede il Consiglio della Scuola.
Sono, inoltre, compiti del Direttore:
La Giunta
La Giunta è nominata dal Direttore ed è costituita da cinque docenti di ruolo appartenenti ad uno dei settori scientifici disciplinari di riferimento della Scuola (CHIM/08, CHIM/0 e BIO/14). La Giunta coadiuva il Direttore nella gestione organizzativa della Scuola.
Sono compiti della Giunta:
Art. 4
Accesso alla Scuola
Art. 5
Modalità di svolgimento delle attività formative
Art. 6
Modalità di svolgimento della prova finale
La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dagli esami di profitto, nonché dei giudizi dei tutori. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso della seduta di una apposita Commissione nominata dal Direttore di Dipartimento su proposta del Consiglio della Scuola e composta dal da almeno 5 membri.
La Commissione è composta da:
Alla preparazione della prova finale sono riservati 10 CFU. La richiesta di assegnazione tesi della tesi deve essere effettuata entro il terzo anno di corso, previa domanda al Direttore. La tesi deve essere originale, non compilativa e su argomenti di tipo tecnico/teorico/applicativo relativi al percorso formativo. La tesi è ricompresa nei 168 CFU delle attività professionalizzanti. Allo studente è assegnato un relatore accademico ed uno aziendale. Per l’ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall’ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale. Per essere ammesso alla prova il candidato deve avere superato tutti gli esami previsti dall’ordinamento didattico e deve avere svolto le attività professionalizzanti richieste. La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale; la valutazione della Commissione è espressa in cinquantesimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 30/50. La Commissione in caso di votazione massima (50/50) può concedere la lode su decisione unanime.
Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specialista in Farmacia Ospedaliera.