Regolamento

REGOLAMENTO DIDATTICO

Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera

Art. 1
  • La Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera è disciplinata dall’ordinamento didattico vigente ed ha la durata di 4 anni, non suscettibile di abbreviazione, per un totale di 240 CFU (60 CFU per anno). La Scuola è compresa nelle Scuole di Specializzazione di aerea sanitaria e nella Classe della Farmaceutica afferisce al Dipartimento di Farmacia della Scuola di Medicina e Chirurgia e rilascia il titolo di Specialista in Farmacia Ospedaliera.
Art. 2
  • Il percorso formativo fornisce le conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della farmacia clinica, farmacoterapia e dell’utilizzo delle tecnologie sanitarie, legislazione sanitaria. Altri specifici ambiti di competenza sono la farmacoeconomia, la farmacoutilizzazione, la gestione dei medicinali e dei dispositivi medici, nonché la formulazione di medicinali anche a carattere sperimentale.
  • Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture sanitarie e non sanitarie, convenzionate con l’Università e appartenenti alla rete formativa, presso cui verranno svolte le attività professionalizzanti e attività seminariali integrative della formazione degli specializzandi.
Art. 3
Organizzazione della Scuola:
    1. Il Consiglio della Scuola
    2. Il Direttore
    3. La Giunta
Il Consiglio della Scuola

Il Consiglio della Scuola è composto dal corpo docente della Scuola ed è costituito da Professori di ruolo e da Ricercatori Universitari, compresi gli eventuali docenti a contratto e da tre rappresentanti degli studenti, nonché dal personale con contratto d’insegnamento, operante nelle strutture non universitarie (in misura non superiore al 30% della composizione del Consiglio), appartenente alla rete formativa della Scuola.

Il Consiglio della Scuola:

  • Propone al Consiglio di Dipartimento il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento.
  • Approva le convenzioni proposte dalla Giunta.
  • Approva modifiche al piano didattico, modifiche di regolamento e/o ordinamento.
  • Assolve ad ogni altro compito ad esso attribuito dalla legge o dai regolamenti.

Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore quando vi sia la necessità di provvedere su materie di sua competenza. La convocazione avviene mediante lettera contenente l’ordine del giorno, spedita o consegnata a mano o trasmessa via telefax o mediante posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Quando vi siano motivi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto fino a tre giorni. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Direttore e dal Segretario. Le funzioni di Segretario possono essere attribuite dal Consiglio della Scuola ad uno dei suoi membri.

Il Direttore

Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo di uno dei settori scientifico disciplinari di riferimento della Scuola e che fanno parte del Consiglio della Scuola, dura in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
Il Direttore può nominare, con proprio atto e sentito il Consiglio della Scuola, un Direttore Vicario che lo sostituisca in caso di impossibilità o impedimento temporaneo nello svolgimento delle proprie funzioni. Il Direttore Vicario potrà essere nominato tra i professori di ruolo appartenenti al Settore Scientifico Disciplinare di riferimento della Scuola.
Il Direttore ha la rappresentanza della Scuola e presiede il Consiglio della Scuola.

Sono, inoltre, compiti del Direttore:

  • Convocare il Consiglio della scuola o la Giunta.
  • Promuovere l'attività della Scuola.
  • Curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio della Scuola.
  • Vigilare sull'attuazione dei programmi didattici e sul rispetto dell'ordinamento didattico.
La Giunta

La Giunta è nominata dal Direttore ed è costituita da cinque docenti di ruolo appartenenti ad uno dei settori scientifici disciplinari di riferimento della Scuola (CHIM/08, CHIM/0 e BIO/14). La Giunta coadiuva il Direttore nella gestione organizzativa della Scuola.

Sono compiti della Giunta:

  • La gestione organizzativa della scuola.
  • La programmazione delle attività didattiche.
  • Il monitoraggio delle convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio.
  • Il coordinamento delle attività di tirocinio degli specializzandi.
  • La proposta al Consiglio per la stipula di convenzioni con enti o soggetti esterni volte a favorire il funzionamento della Scuola.
Art. 4
Accesso alla Scuola
  • L’accesso alla Scuola è riservato, senza limitazioni di età e di cittadinanza, ai laureati specialisti in Farmacia e Farmacia Industriale (Classe 14/S), per i laureati magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale (Classe LM-13), e in generale ai laureati dei previgenti/vecchi ordinamenti in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.
  • Il numero massimo di studenti iscrivibili per ciclo è indicato nel bando di concorso di ammissione alla Scuola nel rispetto dei requisiti specifici della Scuola.
  • Per l’iscrizione è richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista. I laureati che, alla data di svolgimento della prova di ammissione, non abbiano ancora conseguito l’abilitazione, possono partecipare “sotto condizione”, con l’obbligo di superare l’esame di stato entro la data di inizio delle attività didattiche.
  • Alla Scuola si accede mediante concorso annuale indetto dal Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
  • Le procedure di espletamento del concorso sono indicate nel bando di concorso per l’ammissione alla Scuola.
  • Il concorso pubblico per l’ammissione alla Scuola è per titoli ed esami. La valutazione complessiva è espressa in centesimi, così suddivisi: 70 punti per la valutazione della prova scritta e 30 punti per i titoli (voto di laurea, curriculum degli studi universitari ed eventuali pubblicazioni scientifiche). La valutazione dei titoli viene effettuata ai sensi del normativa in vigore.
Art. 5
Modalità di svolgimento delle attività formative
  • I percorsi didattici sono articolati in attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo, definite come: attività di base, attività caratterizzanti, attività affini o integrative, altre attività, attività elettive extra-curriculari a scelta dello studente ed attività finalizzate alla prova finale.
  • Delle attività formative del presente articolo 168 CFU sono riservati allo svolgimento di attività formative e professionalizzanti.
  • La frequenza alle attività della Scuola è obbligatoria. Fermo restando quanto stabilito dal D.M. 1 agosto 2005 e successive modifiche e/o integrazioni in ordine alle attività professionalizzanti obbligatorie della tipologia della Scuola, è consentito un limite massimo di assenze (30%) per le attività teoriche come dovrà risultare dal registro delle presenze.
  • La verifica dell’avvenuta frequenza di tutti gli insegnamenti teorici viene effettuata mediante registrazione della presenza ai singoli corsi.
  • La verifica dello svolgimento di tutte le attività professionalizzanti avviene attraverso la compilazione del libretto – diario delle attività nel quale vengono annottate e certificate, mediante firma del tutor, le attività svolte dallo specializzando.
Art. 6
Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dagli esami di profitto, nonché dei giudizi dei tutori. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso della seduta di una apposita Commissione nominata dal Direttore di Dipartimento su proposta del Consiglio della Scuola e composta dal da almeno 5 membri.

La Commissione è composta da:

  • Il Direttore della Scuola, almeno tre Professori di ruolo di uno dei Settori Scientifico Disciplinari di riferimento della Scuola (BIO/14, CHIM/08 e CHIM/09), dai Professori relatori delle tesi di Diploma presentate.
  • Alla seduta possono prendere parte senza diritto di voto i tutor aziendali che ricoprono il ruolo di correlatore.

Alla preparazione della prova finale sono riservati 10 CFU. La richiesta di assegnazione tesi della tesi deve essere effettuata entro il terzo anno di corso, previa domanda al Direttore. La tesi deve essere originale, non compilativa e su argomenti di tipo tecnico/teorico/applicativo relativi al percorso formativo. La tesi è ricompresa nei 168 CFU delle attività professionalizzanti. Allo studente è assegnato un relatore accademico ed uno aziendale. Per l’ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall’ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale. Per essere ammesso alla prova il candidato deve avere superato tutti gli esami previsti dall’ordinamento didattico e deve avere svolto le attività professionalizzanti richieste. La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale; la valutazione della Commissione è espressa in cinquantesimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 30/50. La Commissione in caso di votazione massima (50/50) può concedere la lode su decisione unanime.
Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specialista in Farmacia Ospedaliera.